Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIREZIONE GENERALE NORD-OVEST
Ragioneria Territoriale Dello Stato
Milano / Monza Brianza

 

Milano,  10  aprile 2024

A tutte le Istituzioni Scolastiche

della Provincia di

MILANO e MONZA E BRIANZA

Via MAIL e pubblicazione WEB

All’Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia

MILANO

Via MAIL e pubblicazione WEB

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale

UST MILANO E MONZA BRIANZA

Via MAIL e pubblicazione WEB

 

Oggetto:  Informativa n. 226 – REVISIONE dei flussi documentali trasmessi alla RTS di Milano/MB – Nuovi moduli 167.4 e 168.4

 

 

Si fa seguito a quanto disposto con le precedenti informative n. 189/2019 e 207/2021, per fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in relazione alle seguenti tipologie di provvedimenti.

 

 

a)      CONGEDO HANDICAP EX ART 42 del D.lgs. 151/2001 e dei permessi di cui all’art. 33 della L. 104/92

Il messaggio INPS n. 3114 ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della L. 104/1992 e del richiamato congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001.

In particolare, al punto 4., il citato messaggio precisa che i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa, da parte del dipendente interessato, tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Premesso ciò, per quanto concerne il computo dei sabati (giornata non lavorativa nel caso di articolazione della prestazione su cinque giornate) e delle domeniche, nonché eventualmente di festività infrasettimanali ricadenti all’interno del periodo di congedo, si sottolinea che trovano tuttora applicazione le indicazioni operative fornite a suo tempo con Circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al punto 3., lett. b), della citata circolare, si precisa che il congedo straordinario di cui si discute (ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001), cumulabile con la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992, è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi (compresi i giorni di chiusura straordinaria), le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non sono conteggiate solo nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo il dipendente riprenda l’attività lavorativa o anche se si verifichi un’assenza per malattia del dipendente stesso o del figlio.

Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo (i permessi di cui alla l. 104/1992), debbono comprendere, ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario, anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) ricadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri.

La Circolare INPS n. 49 del 05/04/2019, poi, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 ha stabilito che ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente sia tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. L’onere della verifica di tali stati è in capo al datore di lavoro.

Di conseguenza, alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 105/2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

1)      il coniuge convivente/la “parte dell’unione civile convivente/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;

2)      il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di cui al precedente punto 1);

3)      uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4)      uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5)      un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) o 4) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si precisa, inoltre, che le patologie invalidanti che consentono di scorrere l’ordine dei soggetti possibili beneficiari sono state indicate espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può scorrere in favore del legittimato di ordine successivo; tale ordine non si ritiene derogabile.

Pertanto, per l’individuazione dei soggetti legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente consentite nella norma; la patologia invalidante dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall’art.2 del D.I. 278/2000”.

Per tutto quanto sopra si informa che l’elenco della documentazione richiesta è la seguente:

1.      Decreto di concessione a firma del Dirigente Scolastico; nelle premesse del Provvedimento devono essere obbligatoriamente indicati i periodi ed i giorni di congedo già fruiti.

2.      Richiesta del Dipendente

3.      Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il grado di parentela e che non esistano altri soggetti aventi diritto o dichiarazione degli altri soggetti aventi diritto alla rinuncia con la relativa certificazione medica comprovante, per il parente più prossimo in linea retta, che non è in grado di assistere il soggetto in situazione di disabilità

4.      Certificato di residenza o dimora temporanea nello stesso indirizzo dell’assistito o dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora già presente agli atti del Comune (con allegata la carta d’identità del dichiarante)

5.      Dichiarazione che non vi è in corso un ricovero in strutture ospedaliere o, diversamente, evidenza dell’Istituto ospedaliero che, durante il ricovero, il disabile abbia necessità di ricevere assistenza da parte del dipendente che ha chiesto il congedo

6.      Copia certificazione medica attestante la gravità dell’handicap in corso di validità

Si rammenta inoltre che nel provvedimento deve essere espressamente indicato che all’amministrato spetta l’indennità come da normativa vigente, NON LO STIPENDIO

Da ultimo, in base alla natura del controllo preventivo di cui all’articolo 5 del D.Lgs.123/2011, per cui l’atto acquista efficacia solo al termine della procedura di controllo stesso, si raccomanda l’invio tempestivo dei provvedimenti in argomento, evitando di trasmetterli accorpati per diversi periodi; tutto ciò al fine di scongiurare l’attribuzione indebita di periodi di congedo sulla base di provvedimenti privi di visto e dunque di efficacia.

 

 

 

b)      NOMINE IN RUOLO (NOR7C)

Nel corso degli ultimi anni la documentazione allegata ai provvedimenti di nomina in ruolo è risultata spesso carente o incompleta; per tale motivo si ritiene opportuno dettagliare in modo ancora più analitico la documentazione da trasmettere a corredo dei provvedimenti in argomento:

1.      Provvedimento di nomina in ruolo, che deve essere firmato da entrambi i contraenti, dipendente e Dirigente Scolastico. La firma deve essere apposta dal dipendente in modalità analogica, grafometrica o digitale e successivamente in modo digitale dal Dirigente Scolastico al fine di garantire l’immodificabilità del documento.

2.      Dichiarazione resa dal dipendente sulle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art 53 del D.Lgs 165/2001 e dell’art 508 D.L 297/94;

3.      Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal dipendente ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti personali necessari ai fini della stipula di contratti di lavoro con la P.A. (cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, titoli di studio, etc.);

4.      Dichiarazione di non avere condanne penali e procedimenti giudiziari in corso, ovvero la dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o di avere riportato condanne.

5.      Atto di individuazione dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale competente – per i neo immessi in ruolo per scorrimento graduatorie (non richiesto per vincitori di concorso)

Con l’occasione si fa presente che la data ed il codice del contratto devono coincidere con quelli rilevati sul contratto così come generato dal sistema informatico SIDI e riportati nel modulo di trasmissione 167.4; si raccomanda in particolare di non modificare, cancellare o sovrascrivere il numero e data decreto, il codice fiscale e la qualifica in quanto costituiscono oggetto specifico del controllo di regolarità amministrativo contabile effettuata da questa RTS.

 

 

 

c)      CONTRATTI EX ART. 59 comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

L’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha previsto una procedura straordinaria per titoli ed esami che, annualmente, attraverso Decreti Ministeriali e Decreti Dipartimentali, individua un contingente di personale che, nominato a tempo determinato per un anno scolastico, viene automaticamente immesso in ruolo al termine di quest’ultimo.

Tali contratti a tempo determinato non sono soggetti al visto preventivo della Ragioneria ai sensi dell’art.5 del D.lgs.123/2011, bensì costituiscono parte integrante della documentazione che dovrà essere trasmessa in fase di ricostruzione di carriera.

Alla luce di quanto sopra, i contratti in argomento non dovranno essere inviati a questa RTS per il visto di regolarità amministrativo-contabile, né con il modulo 167.4 né con il 168.4; codeste Istituzioni Scolastiche vorranno prestare la necessaria attenzione nella trasmissione di atti che, se ricevuti dalla scrivente Ragioneria, saranno restituiti con osservazione ai sensi dell’art.7 del citato D.lgs. 123/2011.

 

 

 

d)      CONTRATTI AI SENSI DELL’ARTT. 36 o 59 CCNL Scuola 2006/2009

La nota MEF-RGS-IGF prot. n. 71299 del 18/4/2017, già allegata all’Informativa 171/2017, elenca una serie di atti non più sottoposti a controllo preventivo in quanto non determinante alcuno degli effetti modificativi previsti dalla legge. Tra questi atti viene citata “l’utilizzazione temporanea di personale per mansioni diverse” (in questa tipologia viene citato a titolo esemplificativo l’utilizzo di assistente amministrativo come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

La nota MEF – RGS prot. 32893 del 28 02 2020 (allegato 1) emanata successivamente agli aggiornamenti normativi disposti dal D. Lgs. n. 29/2018, conferma che “parimenti, non sfuggono alla predetta regola, (regola dell’assoggettamento al solo controllo successivo, ex art. 13-bis del decreto legislativo n. 123/2011) i pagamenti stipendiali e relativi contratti di lavoro, spettanti al personale A.T.A. di ruolo che abbia accettato un incarico di supplenza, di durata non inferiore ad un anno, rientrante nella previsione normativa di cui all’art. 59 del CCNL 2006/2009, che prevede, tra l’altro, il mantenimento senza assegni, complessivamente per tre anni, della titolarità della sede.”

Per effetto di quanto sopra i contratti in argomento non verranno più sottoposti a controllo preventivo ma solo successivo.

Per l’invio a questa RTS ai fini dell’applicazione della variazione dello stipendio, codesti Istituti dovranno utilizzare il nuovo modulo MIM – COMUNICAZIONE_ver_168.4 > Tipo Comunicazione  21. ASPETTATIVA E CONTRATTI ART 36-59 CCNL 2006, appositamente aggiornato ed allegato alla presente informativa; a tale riguardo si precisa che dovranno quindi essere inviati contestualmente sia il provvedimento di ASPETTATIVA, anche se predisposto da diversa Istituzione Scolastica, che il relativo contratto stipulato ai sensi degli artt. 36 o 59 del CCNL 2026.

Sarà quindi cura dell’Istituto che predispone il contratto a tempo determinato, reperire e trasmettere a questa RTS il provvedimento di aspettativa che consente la stipula del contratto medesimo.

 

 

 

e)     PASSAGGI AD ALTRO RUOLO

L’Informativa n. 207 del 05/03/2021 diramata da questa RTS, ha precisato che gli effetti finanziari sul Bilancio dello Stato – presupposto per il riscontro di regolarità amministrativo contabile da parte della competente RTS – verranno prodotti solo con la ricostruzione della carriera, all’interno della quale sarà acquisito anche il decreto di passaggio ad altro ruolo.

Pertanto, i provvedimenti in argomento NON dovranno essere inviati a questa RTS per il visto di regolarità amministrativo-contabile, né con il modulo 167.4 né con il 168.4; codeste Istituzioni Scolastiche vorranno prestare la necessaria attenzione nella trasmissione di atti che, se ricevuti dalla scrivente Ragioneria, saranno restituiti con osservazione ai sensi dell’art.7 del citato D.lgs. 123/2011.

 

 

 

f)     RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Il provvedimento di ricostruzione di carriera deve essere inviato solo dopo che il dipendente abbia superato l’anno di formazione e di prova e, per il riallineamento della carriera, solo dopo la maturazione del diritto ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988.

 

 

 

g)     RICOSTRUZIONI DI CARRIERA SU SENTENZA

Com’è noto, la giurisprudenza relativa all’argomento è in continua evoluzione e le rispettive sentenze possono prevedere orientativamente:

1)      SOLO il riconoscimento di una somma una tantum; in tal caso l’Istituto Scolastico continuerà a comunicare l’importo da liquidare con il modulo MIM – Comunicazione_ver_168.4 > Tipo Comunicazione  15. RICONOSCIMENTO SOLO ECONOMICO SU SENTENZA

2)      Il riconoscimento di una somma una tantum e la ricostruzione della carriera sulla base dei servizi dichiarati nel ricorso; in tal caso l’Istituto Scolastico è tenuto ad emettere un provvedimento di ricostruzione della carriera “ad hoc” che dovrà essere inviato al controllo preventivo di questa Ragioneria Territoriale con le consuete modalità, corredato della documentazione indicata nel nuovo Modulo 167.4 > Tipo Provvedimento 7. Ricos Carr DOCENTI e ATA SU SENTENZA. Nel provvedimento dovrà risultare anche l’importo una tantum riconosciuto nel dispositivo della Sentenza.

3)      SOLO la ricostruzione della carriera sulla base dei servizi dichiarati nel ricorso;  in tal caso l’Istituto Scolastico è tenuto ad emettere un provvedimento di ricostruzione della carriera “ad hoc” che dovrà essere inviato al controllo preventivo di questa Ragioneria Territoriale con le consuete modalità, corredato della documentazione indicata nel nuovo Modulo 167.4 > Tipo Provvedimento 6. Ricos Carr DOCENTI e ATA SU SENTENZA.

 

 

 

h)        NUOVI MODULI DI TRASMISSIONE 167.4 E 168.4 – RIPILOGO ADEMPIMENTI AGGIORNATO AL 04/2024

Per effetto di tutto quanto sopra esposto, è stato modificato il modulo di trasmissione nella nuova versione CODICE – MIM – CONTROLLO PREVENTIVO_ver_167.4 (allegato 2) che, allegato alla presente, sostituisce con effetto immediato il precedente 167.3 che pertanto non dovrà più essere utilizzato.

Analogamente si allegano i seguenti nuovi moduli nella versione 168.4 che sostituiscono con effetto immediato tutti i precedenti già in uso che pertanto non dovranno più essere utilizzati:

ü  MIM – COMUNICAZIONE_ver_168.4  (allegato 3)

ü  MIM – ORE ECCEDENTI_ver_168.4  (allegato 4)

ü  MIM – RIDUZIONE ASSEGNI_ver_168.4  (allegato 5)

ü  MIM – VERIFICA SEGNALAZIONI SIDI_ver_168.4  (allegato 6)

Contestualmente è stato aggiornato anche il prospetto RIEPILOGO ADEMPIMENTI per ogni tipologia di Provvedimento, nella versione aggiornata 04/2024 (allegato 7).

 

 

i)      RICHIESTE DI INFORMAZIONI CIRCA LE PRATICHE IN LAVORAZIONE PRESSO QUESTA RTS.

Si è constatato un rilevante flusso di richieste di informazioni da parte delle Istituzioni Scolastiche e dei dipendenti circa lo stato di avanzamento delle pratiche.

Al riguardo, come noto, codeste Istituzioni Scolastiche devono visionare lo stato di avanzamento della pratica attraverso il link contenuto nella mail PEC della ricevuta di protocollo generata automaticamente da sistema di gestione documentale in uso presso questa RTS.; tale mail PEC costituisce a tutti gli effetti atto d’ufficio che deve quindi sempre essere acquista e registrata negli atti documentali dell’Istituzione Scolastica, senza cancellarla.

Gli Istituti inoltre sono tenuti ad inoltrare al dipendente la medesima mail al fine di consentire allo stesso di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della singola pratica a questi riferita.

Pertanto nell’ottica di collaborazione tra amministrazioni e di semplificazione dei rapporti tra PA e cittadini, si invita a fornire ai propri dipendenti tutte le informazioni esaustive e necessarie, riservando le comunicazioni con gli Uffici di questa RTS alle sole problematiche rilevanti o particolari.

Nel caso in cui gli Istituti Scolastici intendano formulare un sollecito formale potranno inviare, esclusivamente dopo il termine di definizione della pratica fissato in 30 o 60 giorni, la stessa comunicazione già formulata con i moduli 167.4 o 168.4 avendo cura di selezionare la voce “sollecito a precedente invio “ indicando gli estremi del protocollo rilasciato da questa RTS.

Da ultimo, si rammenta che tutti gli Utenti, hanno facoltà di chiedere direttamente all’URP di questa RTS informazioni, chiarimenti o notizie utilizzando esclusivamente le modalità già previste nell’Informativa 216/2022 che consentono peraltro di ottenere via mail risposte e/o indicazioni in tempi brevi.

 

La presente informativa, unitamente ai modelli e documenti allegati, verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF alla pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html# ; inoltre, al fine di dare maggiore visibilità e conoscenza delle novità trattate, la stessa verrà pubblicata, come di consueto, anche sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale – AT di Milano all’indirizzo web https://milano.istruzionelombardia.gov.it/argomento/ragioneria-territoriale-dello-stato/ e AT di Monza Brianza all’indirizzo web https://monza.istruzionelombardia.gov.it/argomento/altre-comunicazioni/ragioneria-territoriale-dello-stato/

 

Stante la rilevanza degli argomenti trattati, l’impatto che si potrebbe produrre sul personale dipendente, specie con anzianità elevata ed al fine di consentire la più ampia conoscibilità della materia, si invitano tutte le Amministrazioni ad inoltrare via mail o mediante altre modalità telematiche già in uso, la presente Informativa a tutto il personale amministrato.

 

Distinti saluti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Michele Vitale *

La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo

                                                                                                             stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

 

 

RIEPILOGO FILES  ALLEGATI:

  1. Nota MEF – RGS prot. 32893 del 28 02 2020
  2. CODICE – MIM – CONTROLLO PREVENTIVO_ver_167.4
  3. MIM – COMUNICAZIONE_ver_168.4
  4. MIM – ORE ECCEDENTI_ver_168.4
  5. MIM – RIDUZIONE ASSEGNI_ver_168.4
  6. MIM – VERIFICA SEGNALAZIONI SIDI_ver_168.4
  7. Riepilogo ADEMPIMENTI per ogni tipologia di Provvedimento – aggiornamento 04/2024
Fwd_ Informativa n. 226 - REVISIONE dei flussi documentali trasmessi alla RTS di Milano_MB - Nuovi moduli 167.4 e 168.4
Titolo: Fwd_ Informativa n. 226 - REVISIONE dei flussi documentali trasmessi alla RTS di Milano_MB - Nuovi moduli 167.4 e 168.4 (0 click)
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